CODICE DEL DIRITTO CANONICO |
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LIBRO IV
LA FUNZIONE
DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE II
GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
(Cann. 1176 - 1785)
CAPITOLO II (Cann. 1183 - 1185)
A CHI SI
DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Can. 1183 - §1. Relativamente alle esequie, i
catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.
§2.
L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche
per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima
del battesimo.
§3. A
prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie
ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non
cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia
possibile avere un ministro proprio.
Can. 1184 -
§1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere
privati delle esequie ecclesiastiche:
1) quelli
che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;
2) coloro
che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede
cristiana;
3) gli altri
peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico
scandalo dei fedeli.
§2.
Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui
giudizio bisogna stare.
Can. 1185 - A chi è escluso dalle esequie
ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.
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Molti cattolici non sanno che la cremazione del corpo del defunto non è cristiano. Bisogna dare testimonianza cristiana fino alla morte.